STATUTO DELLA PRO LOCO LIERNA Presidente Eletto : Patrick Rubini / Vicepresidente Luca Gerosa
L’Associazione denominata “Pro Loco Lierna” è stata costituita il 6 Luglio 1990 avanti il Notaio Dott. Pier Luigi Donegana del Collegio Notarile di Como ( atto nr. 100714 del Repertorio N° 7653, registrato a Lecco il 16-07-1990 al nr.1503 ). La sua Sede Sociale è ubicata in Lierna, via Libertà n° 8 e l’eventuale trasferimento non comporta modifiche al presente Statuto.
SOCI ONORARI. La qualifica di "Socio Onorario" puo' essere conferita a quelle Persone eminenti nelle discipline ambientali, architettoniche, urbanistiche, mediche, giuridiche ed economiche cui la Pro Loco Lierna su delibera del Consiglio di Amministrazione, crede conveniente tributare tale investitura. Possono essere "Soci Onorari": alte personalita', insigni per pubblico riconoscimento; persone che abbiano reso segnalati servigi alla Pro Loco Lierna. I "Soci Onorari" sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno voto deliberativo nelle Assemblee e non sono eleggibili a cariche sociali. SOCI FONDATORI. La qualifica di "Socio Fondatore" viene acquisita da chi si e' fattivamente adoperato per la costituzione dell'Associazione, partecipando alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della stessa. I "Soci Fondatori" risultano nell'elenco generale dei Soci. SOCI VITALIZI. La qualifica di "Socio Vitalizio" viene acquisita da chi, intervenendo per gli oneri dell'Associazione in unica e relativa consistente erogazione, non e' soggetto a qualsiasi altra forma di contribuzione facendone parte vita natural durante. I "Soci Vitalizi" risultano nell'elenco dei Soci. SOCI BENEMERITI. La qualifica di "Socio Benemerito" viene acquisita da coloro che effettuano versamenti ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio di Amministrazione. I "Soci Benemeriti" risultano nell'elenco generale dei Soci. SOCI EFFETTIVI. La qualifica di "Socio Effettivo" viene acquisita all'atto del normale versamento della quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. Detta quota deve essere versata - pena la decadenza dell'iscrizione - entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta d'iscrizione all'Associazione o, per i rituali rinnovi, entro il 31 marzo di ogni anno sociale. SOCI AGGREGATI. Gli studenti universitari e gli studenti delle scuole medie superiori, anche se minorenni, possono essere ammessi come "Soci Aggregati" ove dimostrino interesse agli scopi della Pro Loco Lierna. Essi fanno parte dell'Associazione sotto la diretta responsabilita' di un "Socio Effettivo" presentatore, non hanno diritto di voto nelle Assemblee e non pagano alcun contributo, salvo quelli stabiliti in quanto frequentatori di lezioni, seminari e simili. L'adesione all'Associazione e' a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalita' che l'Associazione si ripropone e l'impegno di approvarne e osservarne lo Statuto e Regolamenti. Entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa e' stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio di Amministrazione non e' tenuto ad esplicitare le motivazioni di detto diniego. Chiunque aderisca all'Associazione puo' in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio di Amministrazione riceva la notifica della volontà di recesso. In presenza di gravi motivi, oltre che per mancato o ritardato pagamento della quota associativa, il Socio puo' essere escluso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida la ragione dell'esclusione, egli ha diritto di far riesaminare la sua posizione dall'Assemblea Generale dei Soci. In tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione e' sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea. L'appartenenza alla Pro Loco Lierna ha carattere libero e volontario, incompatibile quindi con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo; le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite, gli stessi sono tenuti al rispetto del presente Statuto e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze statutarie, oltre che da un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con altri Soci che con terzi.
7) L'ASSEMBLEA DEI SOCI. L'Assemblea dei Soci, organo sovrano dell'Associazione, e' composta da tutti gli aderenti alla Pro Loco Lierna risultanti in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno in cui l'Assemblea viene convocata. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia "ordinaria" che "straordinaria", i Soci "Effettivi", "Onorari", "Fondatori", "Vitalizi", "Benemeriti" e "Aggregati". Hanno diritto di voto e ad essere eletti: i "Soci Effettivi" a condizione che all'atto della convocazione dell'Assemblea abbiano almeno 6 (sei) mesi di anzianità di iscrizione e abbiano compiuto il 18-mo anno di eta'; i "Soci Fondatori", i "Soci Vitalizi" ed i "Soci Benemeriti". Anche per i "Soci Fondatori", i "Soci Vitalizi" ed i "Soci Benemeriti" vale la condizione che abbiano compiuto il 18-mo anno di eta'. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 31 gennaio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Inoltre, sia in sede "ordinaria" che "straordinaria" e' convocata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisa la necessita' o quando ne e' fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, ovvero da almeno la meta' piu' uno dei Consiglieri in carica, ovvero ancora dal Collegio dei Revisori dei Conti. In sede "ordinaria" l'Assemblea e' regolarmente costituita - in prima convocazione - con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, e' valida qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto. Sia in prima convocazione che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti. In sede "straordinaria" l'Assemblea e' regolarmente costituita - in prima convocazione - con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, e' valida la presenza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto e delibera con la meta' piu' uno dei voti espressi. Sono ammesse deleghe di voto da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; e' vietato il cumulo delle deleghe nel numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza. Normalmente l'Assemblea vota per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione puo' essere effettuata a scrutinio segreto. In tal caso il Presidente puo' scegliere tre scrutatori tra i presenti. All'Assemblea spettano i seguenti compiti: in sede "ordinaria": provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente dell'Associazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, ivi compresi quelli supplenti; fissare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'entita' delle annuali quote associative; delineare gli indirizzi generali dell'attivita' dell'Associazione; approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attivita' dell'Associazione; deliberare sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonche' di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora cio' sia consentito dalla legge e dal presente Statuto; deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi; deliberare ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione; in sede "straordinaria": deliberare sulle modifiche del presente Statuto; deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio; deliberare ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione. Sia l'Assemblea "Ordinaria" quanto quella "Straordinaria" e' convocata con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, mediante invito da inviarsi a tutti i Soci a mezzo del normale servizio postale. In caso di comprovata urgenza, il termine di preavviso puo' essere ridotto a 10 (dieci) giorni. Delle riunioni assembleari viene redatto verbale, debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori qualora vi siano state votazioni a scrutinio segreto. Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati previa affissione nella Sede Sociale. 8) IL PRESIDENTE. Il Presidente rappresenta legalmente la Pro Loco Lierna di fronte a terzi e anche in giudizio. Dura in carica 3 (tre) anni ed e' rieleggibile. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, conferisce sia a Soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti. In caso di delega, assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere piu' anziano di associazione. Al Presidente, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque riferisce circa l'attivita' compiuta, compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessita' e urgenza, il Presidente puo' anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la notifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessita'. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione e poi all'Assemblea dei Soci, corredando detta documentazione di idonee relazioni. Ove in corso di mandato intenda rinunciare al proprio incarico dovra' darne - per iscritto - tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione competente ad esprimersi - a maggioranza - circa l'accettazione o meno. Detta rinuncia ha comunque effetto solo dopo l'ufficiale nomina del subentrante da parte dell'Assemblea dei Soci. Pertanto, sino ad avvenuto avvicendamento e conseguente regolare consegna a mani del subentrato di tutta la documentazione sociale nonchè di un rendiconto delle operazioni economico-finanziarie compiute nella frazione di esercizio di competenza, il Presidente dimissionario continuera' ad assolvere a tutte le incombenze di ordinaria amministrazione
10) IL SEGRETARIO. Il Segretario, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; coadiuva il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento delle attivita' esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, nonchè del libro degli aderenti all'Associazione.
13)IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. Eletti dall'Assemblea e scelti anche tra i non Soci, il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). Nella seduta di insediamento, indetta dal Presidente della Pro Loco, il Collegio elegge nel suo seno il proprio Presidente. Vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'Associazione. Esegue, anche da parte di singoli suoi membri, verifiche di cassa e contabili individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa, nonche' eventuali scostamenti dai budgets approvati. Con apposite relazioni collegiali, riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno in sede di approvazione dei bilanci. Cura la tenuta del libro delle adunanze del Collegio stesso, partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione con facolta' di parola ma senza diritto di voto. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica, la rieleggibilita' e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione. 14) PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE
16) AVANZI DI GESTIONE. All'Associazione e' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali ovvero di qualunque altra attivita' eventualmente esercitata.
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